Il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato dì coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459). Pertanto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50/2017 dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale Ordinario, visto che quest’ultimo erroneamente si era dichiarato incompetente ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace. (Corte di Cassazione, sezione Prima Penale sentenza n. 50/2017 – Presidente: Mazzei Antonella Patrizia – Relatore: Sandrini Enrico Giuseppe).
Scarica il file pdf la sentenza della Cassazione n. 50/2017: sentenza-corte-di-cassazione-n-50-del-2017
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6 Gennaio 2017E’ diffamazione aggravata l’offesa su Facebook – Sentenza della Cassazione del 2 gennaio 2017
Il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato dì coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459). Pertanto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50/2017 dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale Ordinario, visto che quest’ultimo erroneamente si era dichiarato incompetente ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace. (Corte di Cassazione, sezione Prima Penale sentenza n. 50/2017 – Presidente: Mazzei Antonella Patrizia – Relatore: Sandrini Enrico Giuseppe).
Scarica il file pdf la sentenza della Cassazione n. 50/2017: sentenza-corte-di-cassazione-n-50-del-2017