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È legittimo impiegare l’investigatore privato per smascherare la finta malattia del lavoratore – sentenza della Cassazione

Le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza. È, altresì, naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della facoltà del datare dì lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento  dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Va ribadito, infatti, in ordine alla portata delle disposizioni (L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi -e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3)- che esse non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla  collaborazione di soggetti (come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi  dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come  l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento  dell’obbligazione (cfr., in tali termini, n. 9167 del 2003). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datare di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datare di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. n. 16196 del 2009).

impiegare-linvestigatore-privato-per-smascherare-la-finta-malattia-del-lavoratoreCiò posto è esente da censure la sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’illecita simulazione della malattia, effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 4984 del 2014; più di recente Cass. n. 9749 del 2016).

Pertanto con la recente sentenza della Cassazione n. 17113/ 2016 il datore di lavoro è legittimato a rivolgersi ad un’agenzia investigativa al fine di accertarsi circa il  comportamento fraudolento di un lavoratore e se la malattia è simulata, legittimo è il licenziamento.  Se dall’attività investigativa , da elementi oggettivi emerge che la patologia è inesistente, il certificato medico perde valore.

(Cassazione sez. Lavoro, Sentenza del 16.08.2016 – n. 17113)

sentenza-cassazione-17113-anno-2016

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