Illegittimo imporre le ferie se si può ricorrere al lavoro agile (smart working) – Diritto del Lavoro
9 Maggio 2020
Sicurezza e Diritto del lavoro: i “food delivery” obbligati a fornire le mascherine e gli altri pdi ai propri riders
11 Maggio 2020
Mostra tutti

Illegittimo imporre le ferie se si può ricorrere al lavoro agile (smart working) – Diritto del Lavoro

Di recente il Tribunale di Grosseto sez. lavoro ha preso in esame il caso di un datore di lavoro, che aveva imposto al lavoratore di usufruire delle proprie ferie durante il periodo di diffusione del Covid19 (stato di “lockdown” da coronavirus), anche se nella azienda vi erano i requisiti e le condizioni per ricorrere al lavoro agile.

Il lavoratore in esame svolge in azienda mansioni di carattere impiegatizio occupandosi della gestione del contenzioso, in particolare degli insoluti. Si tratta di un’attività di backoffice o, in altri termini, di retro-sportello, cui è tipicamente estraneo il confronto diretto con il pubblico. Inoltre il lavoratore è affetto da una grave patologia polmonare che ha determinato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione permanente della sua capacità lavorativa al 60%.

L’azienda resistente affida le motivazioni della presunta impossibilità di soddisfare la richiesta del lavoratore a svolgere lavoro agile a causa di difficoltà di carattere organizzativo ed ai conseguenti costi che la predisposizione dei mezzi per il lavoro da remoto sul pc aziendale del ricorrente avrebbe comportato. Tali motivazioni da parte dell’azienda appaiono pretestuose ed incomprensibili a fronte della già attuata misura in favore degli altri dipendenti del medesimo reparto del ricorrente e dei, ragionevolmente, circoscritti interventi necessari per mettere in condizioni il lavoratore in esame a lavorare da remoto.

Il giudice territoriale stabilisce che è priva di pregio giustificatorio l’invocata contingenza secondo cui la resistente azienda avrebbe provveduto a collocare in smart working solo i dipendenti che erano a lavoro nella settimana dal 9 al 13 marzo, periodo in cui il lavoratore in esame si trovava in malattia, poiché l’azienda avrebbe potuto adottare per tempo le misure organizzative invocate dal ricorrente in previsione del suo rientro, laddove è pacifico che la società ha adottato la modalità di lavoro agile per tutti i colleghi di reparto del ricorrente. Né la resistente società ha indicato le ragioni per le quali, oltre quelle organizzative non apprezzabili, non avrebbe potuto fare a meno della presenza fisica in azienda del solo o non avrebbe potuto, in ipotesi, prevedere criteri turnari tra il personale.

Emergenza coronavirus diritto del lavoro ferie smart workingSempre il giudice mette in evidenza che dal mese di febbraio di quest’anno sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Tutta la normativa straordinaria ed urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell’attività lavorativa (soprattutto nei settori considerati essenziali, come quello relativo all’attività della resistente) con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell’epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può, né poteva, essere imposta in via generale ed indiscriminata; cionondimeno la stessa è stata, reiteratamente e fortemente, raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. (cfr. art. 87 D.l. 18/2020).  Per quanto sopra il giudice definisce che, nello specifico contesto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate sono illegittimi. Nel contempo ordina all’azienda, di consentire al ricorrente lavoratore lo svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile e fissa nella misura di euro 50 al giorno la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento; inoltre liquida alla soccombenza (la società) le spese di lite.

 

Scarica in pdf l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Grosseto del 22 aprile 2020: Tribunale-Grosseto-sez.-lav.-23-aprile-2020-n. 502

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »