Il Garante ha accolto il ricorso di un iscritto a Facebook che si era rivolto all’Autorità dopo aver interpellato il social network ed aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente. L’iscritto lamentava di essere stato vittima di minacce, tentativi di estorsione, sostituzione di persona da parte di un altro utente di Facebook, il quale, dopo aver chiesto e ottenuto la sua “amicizia”, avrebbe inizialmente intrattenuto una corrispondenza confidenziale, poi sfociata nei tentativi di reato.

Il ricorrente sosteneva, inoltre, che il “nuovo amico” – visto il suo rifiuto di sottostare alle richieste di denaro – avrebbe creato un falso account, utilizzando i suoi dati personali e la fotografia postata sul suo profilo, dal quale avrebbe inviato a tutti i contatti Facebook dell’interessato fotomontaggi di fotografie e video gravemente lesivi dell’onore e del decoro oltre che della sua immagine pubblica e privata. L’interessato chiedeva quindi la cancellazione e il blocco del falso account, nonché la comunicazione dei suoi dati in forma chiara, anche di quelli presenti nel fake.
Il Garante ha accolto le tesi del ricorrente ritenendolo, in base alla normativa italiana, legittimato ad accedere a tutti i dati che lo riguardano compresi quelli presenti e condivisi nel falso account. Ha quindi ordinato a Facebook di comunicare all’interessato tutte le informazioni richieste entro un termine preciso. Facebook dovrà comunicare ad un proprio utente tutti i dati che lo riguardano – informazioni personali, fotografie, post – anche quelli inseriti e condivisi da un falso account, il cosiddetto “fake”. Non solo: la società di Menlo Park dovrà bloccare il fake. (fonte: Garante per la protezione dei dati personali).

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