Il mandato professionale per l’espletamento dell’attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice – nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare – tenuto conto della qualità della parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.
Questa sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, n. 2319/2016 ha stabilito che è sufficiente la posta elettronica, anche non certificata, a dare inizio ad un rapporto contrattuale tra le parti. L’e-mail è pertanto considerata “prova” dell’incarico al professionista. Tale principio non è valido solo per gli avvocati per attività stragiudiziali, ma per qualsiasi altro tipo di incarico a professionisti e partite IVA.