Recentemente la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha affermato la legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica ad alcune condizioni:
- che non vi siano altre posizioni nella organizzazione aziendale ove utilizzare il dipendente;
- che, pur a fronte di una nuova organizzazione astrattamente possibile con una modifica della organizzazione aziendale, quest’ultima risulti gravosa per il datore di lavoro sotto l’aspetto finanziario;
- che la nuova organizzazione sia di pregiudizio alle posizioni di altri lavoratori.
Nella fattispecie, è stato vagliato che l’unico reparto, presso cui il lavoratore in questione avrebbe potuto svolgere l’attività lavorativa in relazione alle limitazioni funzionali accertate, era quello del reparto “stampaggio materie plastiche”, ma tale assegnazione avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso (che avrebbe rappresentato una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione rimessa al datore di lavoro e tutelata dall’art. 41 Cost.) e avrebbe determinato, altresì, un aggravamento della posizione dell’intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici, tenuti alla rotazione su postazioni più impegnative, con il conseguente maggior rischio a loro carico. Pertanto per quanto su indicato la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. (Sentenza della Corte di Cassazione n. 18556 del 10 luglio 2019).
Scarica in pdf la sentenza della Corte di cassazione n. 18556 del 10 luglio 2019: Cassazione Sentenza del 10 Lug 2019 n. 18556 licenziamento-obbligo-di-repechage