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Mantenimento del figlio: cosa succede se provvede solo uno dei genitori

Nella seconda decade di giugno 2019, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rimborso delle spese di mantenimento del minore, ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori.

Il genitore che ha provveduto da solo fin dalla nascita del figlio al suo mantenimento, può esercitare azione di regresso verso il genitore inadempiente per il recupero della quota di questi.

avvocato calcolo matenimento del figlio studio legale diritto di famiglia a Pistoia assegno di mantenimentoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n° 16404 del 19 giugno 2019, ha chiarito che, con riferimento al rimborso delle spese di mantenimento del minore, nel caso abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori, a questi spetti il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c. (richiamato dall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al D.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004).

Pertanto per quanto indicato in epigrafe, il genitore, che ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio, ha il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’altro genitore.

 

 

Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI Civile n. 16404 del 19 giugno 2019: Corte di Cassazione Ordinanza n. 16404 del 2019

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