Con sentenza n. 165 del 1° febbraio 2018 il Tribunale di Modena, si è pronunciata su una vicenda molto particolare, affrontando due problemi piuttosto comuni:
- se c’è un limite di età oltre il quale il figlio maggiorenne non può reclamare il mantenimento dai genitori;
- se possa sopravvivere al diritto al mantenimento il “diritto alimentare” del figlio.
E’ la prima volta che si afferma categoricamente che un uomo maturo deve provvedere a se stesso e non dipendere dai genitori.
La risposta alla domanda “fino a quale età un genitore deve mantenere il figlio?” è stata stabilita in maniera chiara e precisa nel limite del 34° anno di età. I 34 anni di età fissati come limite sono stati desunti da una recente ordinanza del Tribunale di Milano, ma a Modena sono stati applicati per la prima volta a una valutazione concreta. L’età è ricavata da statistiche nazionali e Ue. Oltre tale soglia si possono ottenere solo gli alimenti infatti si legge in sentenza che “nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed Europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti)”. (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 marzo 2016)”.
Pertanto il figlio disoccupato sopra i trentaquattro anni, non soltanto non deve più essere mantenuto dai genitori, ma deve anche lasciare la casa familiare se lo richiedono la madre e il padre insieme. E ciò perché una volta superata la soglia di età, il figlio può soltanto avanzare le pretese dell’adulto, dunque unicamente gli eventuali alimenti.
Scarica in pdf la sentenza n. 165 del 2018 del tribunale di Modena Sezione Seconda Civile gentilmente fornita da Molegale.it: sentenza Tribunale di Modena 2018 mantenimento figlio