Comunione del marchio
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, sulla base degli artt. 267 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 295 c.p.c., ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti interconnesse questioni in tema di comunione del marchio e relative implicazioni:
– se le norme comunitarie, nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone pro quota, implichino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti l’unanimità dei consensi;
– se, nella seconda prospettiva, in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un’interpretazione che sancisca l’impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero, in alternativa, se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un’interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull’atto di concessione. Tale richiesta indirizzata al giudice unionale postula la necessità di individuare una protezione uniforme dei marchi, tra diritto interno e diritto comunitario.
Le questioni involgono, pertanto, la ricostruzione in chiave organica e sistematica di un quadro normativo, nel quale ricadono – in sovrapposizione – sia previsioni nazionali (essenzialmente racchiuse nel d.lgs. n. 30 del 2005, c.d. “codice della proprietà industriale”, che ha preso il posto del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, c.d. “legge marchi”), sia norme comunitarie (contemplate in particolare nella Direttiva UE 2014/2436, modificativa della Direttiva UE 2008/95/CE, e nel Regolamento CE 2007/2009 del Consiglio, dal Regolamento UE 2017/1001).
Scarica in pdf l’Ordinanza interlocutoria n. 30749 del 29/10/2021, della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE: Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 30749 del 2021
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