Il riconoscimento dell’assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non vi è dubbio che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione. E ciò, sia che l’inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed eccessivamente sanzionatorio per l’obbligato) sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all’avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell’obbligato): com’è noto, l’art. 5 L. Divorzio non fornisce definizione alcuna dell’inadeguatezza dei redditi, attribuendone il contenuto all’opera della giurisprudenza. Come si diceva, il criterio della durata del matrimonio appartiene al momento successivo della quantificazione dell’assegno, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente. Erra dunque la Corte di merito che esclude il diritto del ricorrente all’assegno divorzile, fondando esclusivamente la propria argomentazione sulla durata del matrimonio (poco più di due anni dalla celebrazione alla separazione di fatto con l’uscita dalla casa coniugale della moglie), non considerando peraltro il periodo di separazione assai più lungo. Né si potrebbero richiamare alcune sentenze di questa Corte (tra le altre Cass. N. 6164 del 2015) che ammettono l’esclusione dell’assegno in casi eccezionali di divorzio brevissimo (pochi giorni o pochi mesi di convivenza), ma ribadiscono sempre che il criterio della durata del matrimonio non attiene al diritto all’assegno, ma alla sua quantificazione.
Pertanto secondo la Corte di Cassazione, in caso in cui il coniuge ha redditi inadeguati la durata dell’unione non influisce sul diritto all’assegno, semmai sulla misura; nel caso specifico spetta alla moglie il mantenimento dell’ex marito meno benestante.
(Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 275)
Scarica in file pdf la sentenza della Cassazione n. 275 del 2017: Corte di Cassazione Sentenza n. 275 del 2017