Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione (Legge n. 120/2020 – conversione del Decreto Semplificazioni e l’innovazione digitale DL 76/2020), diviene operativo l’insieme di norme che ha il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell’innovazione e superamento del divario digitale, con un’attenzione anche all’accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità, agendo di fatto sul Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005).
L’area interessata al rinnovamento è riportata nella Legge 120/2020 dall’articolo 24 all’articolo 35.
Riporto sinteticamente le maggiori novità della legge:
- SPID, l’identità digitale unica
Dal 28 febbraio 2021 (switch-off) l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di l’identità Digitale) e CIE (Carta l’identità elettronica italiana) diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. La novità riguarda tutte le amministrazioni: quella nazionale, quelle territoriali, gli enti pubblici, le agenzie. Resta ferma l’utilizzabilità a delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Pertanto tutte le amministrazioni, entro il 28 febbraio 2021, sono tenute ad avviare il passaggio dalle diverse modalità di autenticazione SPID e alla CIE. Da tale data le amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali.
- SPID e CIE come documenti di identità
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) avranno lo stesso valore di un qualsiasi documento d’identità nello svolgimento di pratiche amministrative online. La verifica dell’identità digitale deve avvenire in un contesto di garanzia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), equiparando di fatto lo SPID a un documento di identità. Nello stesso tempo il documento identificativo CIE sarà uno strumento di accesso ai servizi pubblici digitali. Tutto ciò renderà più facile e veloce usufruire di servizi digitali online e eseguire transazioni elettroniche, senza più allegare fotocopie di documenti di identità.
- Piattaforma per la notifica digitale degli atti della Pubblica amministrazione
I cittadini e imprese forniti di domicilio digitale, la raccomandata cartacea sarà sostituita da una comunicazione digitale, un sistema più semplice e sicuro per la notifica degli atti amministrativi. La Piattaforma sarà utilizzabile dalle PA per effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano o comunque titolari di codice fiscale. La notifica digitale avverrà tramite una piattaforma tecnologica che funzionerà come una sorta di “buca delle lettere digitale”. Al tempo stesso il cittadino o l’impresa potranno visionare in qualsiasi momento il proprio “cassetto notifiche” sulla stessa piattaforma per “ritirare” direttamente l’atto ed effettuare il relativo pagamento, se necessario.
- Inclusione digitale delle persone con disabilità
Obbligo di rendere accessibili gli strumenti informatici ai cittadini con disabilità, vengono estesi a società private. Per la precisione, a quelle che negli ultimi tre anni hanno avuto un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro e che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni sul telefonino. Inoltre le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli nelle zone a traffico limitato (Ztl) su tutto il territorio nazionale con un unico permesso. Questo sarà possibile grazie ad una piattaforma digitale, che verrà istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver acquisito il parere del Garante per la privacy. La piattaforma, consentirà di verificare le targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.
- Misure di semplificazione in materia anagrafica
La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. ANPR deve inoltre attribuire a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Con ciò viene meno l’esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio delle certificazioni.
- Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabiliranno un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche. Sussiste pure una “Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione” per il quale nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto, nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID. Lo scopo è permettere di elaborare scelte amministrative, gestionali e anche normative sempre più aggiornate sulle necessità dei cittadini.
- Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Nello specifico il PDND dovrà favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, nonchè la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese; una sorta di cloud nazionale. Il termine inglese cloud indica la nuvola che raccoglie e conserva grandi quantità di dati permettendo tra l’altro, nei casi consentiti, di elaborarli e di analizzarli. Con la legge viene introdotto per la Pubblica amministrazione l’obbligo di migrare i propri Centri elaborazione dati (Ced) che non hanno i requisiti di sicurezza fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) verso un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata in Italia. In alternativa i vari rami della Pubblica amministrazione possono far migrare i loro servizi verso soluzioni cloud che rispettano le caratteristiche di sicurezza, qualità e livello delle prestazioni definite dall’Agid.
Scarica in pdf la legge di conversione – Legge n. 120/2020 : Legge n. 120 del 11 settembre 2020
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