La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne convivente può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori. La Corte ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.
Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali. Quanto sopra è stato indicato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 17183 dell’agosto 2020.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. I Civile n. 17183 del 2020: Corte di Cassazione Ordinanza n. 17183 del 2020
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