Giorno 28 Settembre 2016 è stato stilato dalle Commissioni Riunite della Camera dei Deputati I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato) un testo base come proposta di legge sulle norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. La finalità della proposta di legge è di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.
Il testo unificato è formato da cinque articoli, evidenziando un particolare che l’articolo 1 indica le finalità del provvedimento e che l’articolo 2, in un’ottica di prevenzione, delega il governo ad adottare un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale del personale delle strutture oggetto del provvedimento. Osserva che si tratta della previsione di test attitudinali presente in alcune delle proposte di legge abbinate. L’articolo 3 concerne i sistemi di videosorveglianza, consentendo l’accesso alle immagini solo al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, d’ufficio o previa denuncia di episodi di maltrattamento. Con il medesimo articolo si affida a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti relativi all’installazione dei medesimi sistemi di videosorveglianza. L’articolo 4 prevede il monitoraggio, da parte del Governo, dell’attuazione della legge e degli episodi di maltrattamento avvenuti, dandone contezza al Parlamento con la trasmissione di una relazione annuale. Sottolinea, al riguardo, che l’acquisizione di un quadro informativo esauriente sia un’esigenza evidenziata in molte audizioni, a partire da quelle delle forze dell’ordine. Fa presente che l’articolo 5, infine, prevede una clausola di neutralità finanziaria che è stata oggetto di un attento confronto tra i relatori e che sarà̀ senza dubbio oggetto di approfondimento in fase di esame delle proposte emendative, ricordando che di- verse proposte di legge prevedevano la costituzione di uno specifico fondo.
Testo della proposta di legge
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.
Art. 2
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell’accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all’articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale;
b) previsione che la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata al momento dell’assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall’espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
c) previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali.Pag. 13
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
(Utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).
1. Per assicurare le finalità di cui all’articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell’acquisizione all’interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
2. L’accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture di cui all’articolo 1, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero.
3. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e del provvedimento adottato ai sensi del comma 5, si applicano le sanzioni di cui al Pag. 14titolo III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4
(Monitoraggio e relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all’attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine all’andamento nell’anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all’articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Link della proposta di legge pubblicata sul sito della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=&commissione=0111