Ecco cosa prevedono le attualmente oggetto del contendere, una targata Lega (modifica art. 52 c.p.), l’altra targata Pd. (modifica art. 59 c.p.):
– modificare l’art. 52 c.p. al fine di riconoscere la legittimità difesa a chi compia un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Effettuando questa modifica dell’art. 52, si supera l’eccesso colposo di legittima difesa (proposta Lega);
– modificare l’articolo 59 c.p. per il quale è sempre esclusa la colpa dell’agente se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto. Il seguente testo mette nelle mani del giudice la valutazione della difesa compiuta; sarà lui a stabilire se quella difesa era commisurata all’evento pericolo, oppure se chi si è difeso ha esagerato, oppure l’aggressione sul ladro è avvenuta quando costui aveva già regredito l’azione criminale (vittima che spara al ladro alle spalle) (proposta PD).
Il ddl sulla “legittima difesa” ritorna in commissione Giustizia, lo ha deciso la Camera dei Deputati. Scontro politico sulla proposta di legge per stabilire dove sta il confine della “difesa”.
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Ecco cosa prevedono le attualmente oggetto del contendere, una targata Lega (modifica art. 52 c.p.), l’altra targata Pd. (modifica art. 59 c.p.):
– modificare l’art. 52 c.p. al fine di riconoscere la legittimità difesa a chi compia un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Effettuando questa modifica dell’art. 52, si supera l’eccesso colposo di legittima difesa (proposta Lega);
– modificare l’articolo 59 c.p. per il quale è sempre esclusa la colpa dell’agente se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto. Il seguente testo mette nelle mani del giudice la valutazione della difesa compiuta; sarà lui a stabilire se quella difesa era commisurata all’evento pericolo, oppure se chi si è difeso ha esagerato, oppure l’aggressione sul ladro è avvenuta quando costui aveva già regredito l’azione criminale (vittima che spara al ladro alle spalle) (proposta PD).
Il ddl sulla “legittima difesa” ritorna in commissione Giustizia, lo ha deciso la Camera dei Deputati. Scontro politico sulla proposta di legge per stabilire dove sta il confine della “difesa”.