L’ironica recensione di un locale pubblico, pubblicata su piattaforma social (Facebook) dai clienti insoddisfatti non integra gli estremi della diffamazione perché il gestore di un esercizio pubblico, operando sul mercato, accetta anche il rischio che i propri servizi non siano graditi e vengano, pertanto, criticati. Per il Tribunale di Pistoia le critiche manifestate rappresentano una scherzosa ed ironica recensione di un locale pubblico da parte di clienti insoddisfatti espressa con ironia ed espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato, che allorché si eserciti nei confronti di un locale pubblico dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.
Esemplificativo di una consolidata interpretazione giurisprudenziale la Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modi di esprimere i seguenti principi:
– il diritto di critica, ritenendola come figlia del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero. Gli unici paletti sono l’esistenza del fatto criticato (non si può criticare qualcosa di falso”);
– il requisito della continenza verbale, ossia l’utilizzo di una forma espressiva non inutilmente aggressiva o infamante.
Entro questi limiti i giudizi aspri o polemici sono legittimi e non costituiscono diffamazione.
È quanto affermato dal Tribunale di Pistoia nella sentenza del 16 dicembre 2015.

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