La Corte di Cassazione con una recente Ordinanza ha preso in analisi la circostanza se è revocabile l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente per colpa della sua colpevole inerzia.
La Cassazione ha indicato che la “ratio decidendi” della revoca dell’assegno in favore della figlia maggiorenne fondandola sull’inerzia colpevole della stessa e sulla mancanza di un progetto formativo, e dalla non accettazione dell’offerta lavorativa del padre, non è censurabile nel giudizio di legittimità. Gli Ermellini ricordano che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. Di conseguenza, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole.
Nel caso specifico, oggetto dell’Ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021, la Cassazione legittima la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del padre alla figlia maggiorenne, alla luce dei principi sopra esposti e dall’esame dell’età avanzata della stessa (di anni ventisei all’epoca del procedimento di appello), del suo rifiuto ingiustificato di proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi.
Scarica in pdf l’Ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021, della Corte di Cassazione Sez. Prima Civile: Corte di Cassazione Ordinanza n. 18785 del 2021