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Ricorso amministrativo: mancate misure compensative per alunni con difficoltà di apprendimento DSA

Il Tar Lazio, sez. III bis, nel 2018 si è espresso su un caso di non applicazione delle misure compensative per persone con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) definendo illegittimo il giudizio di non ammissione alla terza classe della scuola secondaria di primo grado di un alunno DSA debitamente certificato, ove l’Istituto non abbia predisposto misure compensative volte a consentire l’acquisizione di un livello di apprendimento sufficiente. Il motivo che ha prodotto la mancata ammissione del minore alla classe terza è individuato nella parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in particolare negli atti gravati si legge di uno “scarso interesse, impegno incostante, scarsa riflessione sul ruolo dello studente”.

Ha chiarito il Tar che l’art. 6, d.m. n. 5669 del 2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.

avvocato per DSA dislessia disortografia disgrafia discalculiaHa aggiunto che compete all’istituzione scolastica, a fronte di una diagnosi specialistica di DSA, individuare in concreto quali siano le predette misure compensative non potendo demandare siffatto incombente alla struttura sanitaria. L’art. 5, co. 2 della l. n. 170/2010 stabilisce invero che “Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali”.

Per quanto sopra indicato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti e i provvedimenti impugnati e in particolare il documento del Consiglio di classe in data 9.6.2018 che ne prevedeva la bocciatura del minore.

 

Scarica in pdf la sentenza Tar Lazio, sez. III bis, 3 ottobre 2018, n. 9720 – Pres. Savoia, Est. Graziano: setenza TAR n. 9720 del 2018 per caso DSA

 

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  • D.S.A. – legge 170/2010 e successive Linee Guida  (PDP – da parte dell’Istituto scolastico, mancata attuazione del PDP);
  • B.E.S. – direttiva del 27.12.2012 quando uno studente manifesta bisogni educativi speciali;
  • Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale ( T.A.R.) per bocciature, non ammissione agli esami o test universitari;
  • Ricorsi indennità di frequenza.

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