E’ incontestabile che il luogo ove è avvenuto l’infortunio è certamente un luogo di lavoro, oltre che, essere aperto al pubblico per le finalità commerciali cui è deputato. Orbene, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 cod. pen., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione. Infatti, “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro.
Pertanto il cliente caduto sul pavimento scivoloso del supermercato (perché bagnato) può effettuare un’azione civile per richiedere il risarcimento del danno ed effettuare contemporaneamente un’azione penale nei confronti del direttore del supermercato per le lesioni riportate.
(Corte di Cassazione Penale -Sezione 4 – sentenza n. 31521 del 2016).
Link della sentenza della Cassazione: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160722/snpen@s40@a2016@n31521@tS.clean.pdf