Il Decreto Legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014 ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
Il citato decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. La negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’art. 12 del citato D.L. n. 132/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Il comma 3 dell’art. 12 definisce che l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno con la circolare n. 2469 del 15.11.2016 si è pronunciata in merito alla possibilità o meno per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. La circolare indica che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall’art. 12 del D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014.
Scarica in file pdf la circolare del Ministero dell’Interno n. 2469 del 15.11.2016: circolare-ministero-interno-2469-del-15-11-2016