Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dei figli da parte di un ex-coniuge non può e non deve essere giustificato dal fatto di aver sostenuto il pagamento delle onerose rate del mutuo, poiché l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura.
Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione N° 10944/2016.

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