La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici. L’istaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venir definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
La Cassazione civile con sentenza 225/2016.