Di recente (giugno 2019) la Corte di Cassazione si è espressa sui presupposti per l’addebito e sui principi per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento. Il caso in esame iniziava dal rigetto in Tribunale della domanda, a carico dell’ex marito, di addebito della separazione e modifica al ribasso della somma prevista per il mantenimento dell’ex moglie. In Corte d’Appello veniva confermato quanto deciso dal Tribunale basando la decisione sul differente reddito dei due soggetti, sulla convivenza e sulla breve durata del matrimonio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto insussistenti i motivi di ricorso addotti dalla ex moglie.
Per quanto riguarda l’addebito gli ermellini hanno ricordato che grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. . In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno di mantenimento, la Cassazione non modifica nulla rispetto a quanto già deciso dalla Corte d’Appello, infatti alla luce della giurisprudenza (Cass. civ. sez. I n. 1162 del 18 gennaio 2017), secondo cui la durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. La Corte di appello aveva valutato la differenza reddituale all’epoca della separazione, e ha ritenuto, sulla base anche degli altri elementi menzionati, e, in particolare, della breve durata del matrimonio, di contenere l’ammontare dell’assegno nella misura indicata. La Cassazione ribadisce la funzione dell’assegno di mantenimento, che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Per quanto sopra, con l’Ordinanza n. 16405 del 19 giugno 2019, si capisce che la Corte di Cassazione applica all’assegno di mantenimento i principi sanciti per l’assegno divorzile, per cui nessuna rilevanza al tenore di vita matrimoniale.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI Civile n. 16405 del 19 giugno 2019: Corte di cassazione Ordinanza n. 16405 del 2019