Il coniuge affidatario ha diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute anche se non concordate con l’ex. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 2127/2016 : “non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.