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SEPARAZIONE: L’EX MOGLIE CHE HA TRADITO PAGA IL MANTENIMENTO AL MARITO

L’infedeltà (così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione) viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.): così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi. Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione). L’onere della prova dell’inefficacia causale dell’infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza grava sull’autrice della violazione del relativo dovere coniugale e non era stato, nella specie, assolto. Pertanto la Corte di Cassazione ha stabilito che a pagare l’assegno di mantenimento deve essere il coniuge che tradisce; nello specifico caso l’assegno di mantenimento sarà la moglie a pagarlo in favore dell’ex marito tradito. Una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio, come il tradimento appunto, possono portare ad un addebito della separazione e alla negazione del diritto di mantenimento. (Corte di Cassazione sentenza n.10823/16).

tradimento

 

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