La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3318/2017 riguardo la richiesta al diritto agli alimenti, previsto dall’art. 433 c.c., la Cassazione rammenta che questo è “legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa”. Se la parte non è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3318 – Presidente Bernabai – Relatore Sambito)
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