Recentemente gli Ermellini della Corte di Cassazione hanno esaminato un caso di separazione coniugale per decidere se valutare l’opportunità di ascrivere o meno la responsabilità della separazione al marito. Nel caso specifico l’ex-moglie sosteneva che il rapporto era stato minato alle fondamenta da un episodio di violenza nei suoi confronti da parte dell’ex-marito. Episodio poco ammissibile, secondo i giudici, i quali infatti sostengono che il comportamento del marito, certamente biasimevole e deplorevole, non ha causato la rottura del rapporto coniugale. I magistrati hanno ribadito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze subite non è escluso qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. Tuttavia, l’episodio violento contestato non sembra essere stato decisivo rispetto alla successiva frattura del legame coniugale, diventando fondamentale, la valutazione della ritrovata comunione materiale e spirituale tra i coniugi che fecero successivamente. In questa ottica fondamentale è stato il comportamento tenuto dalla coppia dopo il gesto violento dell’ex-marito, infatti essi fecero anche un viaggio assieme negli USA e in quella occasione, conclusero l’acquisto di un immobile, con intestazione paritaria. Per tali motivi La Cassazione non ha accolto la pronuncia di addebito nei confronti del ex-marito (Corte di Cassazione Sentenza n. 11142/2016, Sezione Prima Civile).

Diritto di Famiglia

tradimento

 

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