In materia di risarcimento diretto dei danni relativi alla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006 (emanato in attuazione dell’art. 150 del d. lgs. n. 209/2005) deve essere interpretato nell’ottica che sono dovute le spese connesse all’attività di assistenza legale del professionista, sostenute dalla vittima, quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore.
Pertanto, in quest’ottica, sono risarcibili le spese legali della fase stragiudiziale nella circolazione stradale.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3266/2016, depositata il 19.02.16.
link della sentenza in epigrafe: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=.%2F20160222%2Fsnciv%40s30%40a2016%40n03266%40tS.clean.pdf