L’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell’assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l’Italia ha dato tardiva attuazione alla direttiva CEE (l. n. 142 del 1992). Devono considerarsi coperti dall’assicurazione obbligatoria anche í danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605). Pertanto i coniugi in comproprietà dell’auto e che al momento dell’incidente stradale, uno dei due si trovava sul mezzo in qualità di passeggero, quest’ultimo ha comunque diritto al risarcimento dei danni, anche se la polizza assicurativa del veicolo esclude tale diritto.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 19986 del 6 ottobre 2016.