Recentemente un’interessante sentenza del Tribunale di Livorno (sezione lavoro) ha esaminato un caso di un Paracadutista dell’Esercito Italiano, che a seguito di un attentato terroristico avvenuto in Afghanistan, ebbe delle gravi lesioni per le quali venne successivamente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo assoluto. Il Tribunale, nei confronti dell’ex militare ha riconosciuto il diritto a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 legge 206/2004 nella misura massima, con conseguente condanna del Ministero della Difesa.
In sentenza si riporta che le patologie che davano luogo alla inidoneità assoluta al servizio e quindi alla cessazione della attività lavorativa, venivano riconosciute tutte interdipendenti da causa di servizio e riconnesse all’attentato terroristico. Tanto posto, il ricorrente, a norma dell’art 1 comma 1 e 5 legge 302/90, esteso alle vittime del dovere per effetto dell’art. 1 comma 554 e segg. legge 266/2005, ha diritto alla erogazione in misura massima della speciale elargizione infatti la norma recita che “A chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Ai fini del presente articolo, l’invalidità permanente che comporti la cessazione dell’attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all’invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”.
La lettura combinata delle disposizioni, alla luce degli interventi normativi succedutisi ed improntati ad una parificazione dei diritti in capo alle vittime del terrorismo e alle vittime del dovere, impone una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, come di recente ribadito dalla Cassazione a Sez. Unite, che ha ritenuto “la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”( Sez. Unite , Sentenza n. 7761 del 27/03/2017).
In annesso (in file pdf) la sentenza n. 65 del 2108 del Tribunale di Livorno: Sentenza n 65 del 2018 Tribunale di Livorno sez lavoro