Pubblicato da molegale alle 28 Ottobre 2017 Le conversazioni svoltesi sul canale informatico WhatsApp , operata da uno degli interlocutori, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l’art. 234, comma 1, codice procedura penale prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del […]
Diffamazione on-line: quando si configura in Facebook?