Pubblicato da molegale alle 27 Settembre 2017 La Corte di Cassazione premette che, com’è noto, il testamento olografo dev’essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore: è certo che la completa indicazione della data costituisce un requisito essenziale di forma del testamento olografo in quanto la mancanza di una data autografa comporta l’annullabilità del testamento per vizio di forma (ex multis, Cass. n. 7783/2001), mentre, ai sensi dell’art. 602 comma 3 c.c., la prova della “non verità” della data è ammessa, tra l’altro, quando, […]