Pubblicato da molegale alle 18 Giugno 2016 Recentemente la Corte di Cassazione ha dichiarato che il principio di bigenitorialità non può comportare la effettualità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori. Inoltre […]