I social network, in particolare Facebook, non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.
L’ordinamento militare, sia il codice di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare – abbreviato c.o.m.) sia il testo unico d.p.r. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), contengono espresse disposizioni sulle modalità con cui il militare può rappresentare situazioni anche critiche in cui si trova, peraltro rimane pur sempre l’obbligo del militare di utilizzare i sistemi riservati e di non pubblicare fotografie o divulgare commenti in grado di nuocere al prestigio dell’amministrazione.
Nel caso specifico della sentenza del T.A.R. di Trieste, il ricorrente aveva indubbiamente diritto a fare presente i disagi e le critiche sulla situazione in cui si era trovato a operare, ma ha utilizzato una modalità non consentita dall’Ordinamento Militare, che prevede altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un contemperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno. Per il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, per i Militari è fatto divieto di pubblicare le foto su Facebook, in caso contrario è legittimo il provvedimento disciplinare per la violazione al Codice dell’Ordinamento Militare. Quanto sopra esposto è stato stabilito con la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 280/2016 REG.RIC.
Scarica in pdf la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 280/2016 REG.RIC.: sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 280_2016