La Corte di Cassazione, recentemente con la sentenza n. 28758/2017, ha precisato su quale soggetto grava l’onere di provare l’incapacità del testatore al momento della redazione del testamento.
La Cassazione detta che nella normalità dei casi, lo stato di capacità di intendere e volere di un testatore costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione; spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo) (Cass.n.8079/2005). Orbene, nel caso specifico, la Corte ha fondato la statuizione secondo cui non può ritenersi provata l’incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento olografo, sul complessivo esame delle risultanze istruttorie, sottoposte ad analitico scrutinio, onde la decisione risulta sorretta su un apparato argomentativo logico e del tutto congruo, in quanto il giudice di appello ha dato ampiamente conto in motivazione degli elementi in forza dei quali ha ritenuto che l’attore in impugnazione non abbia assolto all’onere di fornire la prova rigorosa dell’incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria.
Ed invero, seppure il certificato del medico curante prodotto attestava che in epoca prossima alla redazione del testamento la de cuius era affetta da fenomeni patologici gravi, che determinavano l’impossibilità per la medesima di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, tale giudizio medico, ben potendo ritenersi riferito alle incombenze squisitamente materiali e dunque ad una compromissione afferente la sfera dell’integrità fisica e non anche psichica, secondo la adeguata valutazione del giudice di merito, non implica di per sè la prova, a quella data, di un decadimento tale da integrare la carenza della capacità di intendere e di volere. Quanto in epigrafe è stato precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Seconda Civile con la sentenza n. 28758 del 30 Novembre 2017.
Scarica in pdf la sentenza n. 28758 della Corte di Cassazione Sez. Seconda Civile del 2017: Sentenza della Corte di Cassazione n. 28758 del 2017