L’immagine di una persona costituisce dato personale, trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale. La Corte di Cassazione ribadisce quanto sostenuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 dicembre 2014 per il quale l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se in quanto essa consenta di identificare la persona interessata, e che una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia in un disco duro, costituisce un trattamento di data personali automatizzato. Pertanto l’’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso. (Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza del 5 luglio 2016 n. 13663/2016). videosorveglianza